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DIRITTO CIVILE

È quell’insieme di norme giuridiche che disciplinano i rapporti tra privati  le materie normalmente seguite  dallo studio riguardano fatti illeciti, obbligazioni , diritto del lavoro, responsabilità professionale, danno da vacanza rovinata, diritto condominiale e delle locazioni ,  tutela dei diritti diritto di famiglia e delle successioni oltre che ai singoli dir.di proprietà e diritti reali.

Lo studio  Legale Carosi  pur occupandosi della poliedrica materia del diritto civile ha però, negli anni, sviluppato con particolare  impegno professionale la materia riguardante “ il diritto di  famiglia e minorile ”inteso “quale realtà vivente in continuo processo di divenire” . ( Costantino Mortati )

DIRITTO PENALE

Il diritto penale costituisce una branca del diritto pubblico che comprende l’insieme delle norme giuridiche che disciplinano quei comportamenti illeciti per i quali è prevista una sanzione penale come l’ergastolo, reclusione e multa, per i delitti, l’arresto e l’ammenda per le contravvenzioni.

Lo studio Legale Carosi con riguardo a questa materia segue fattispecie giuridiche che si attagliano a casi concreti che trattano di reati ed illeciti conseguenti a patologie dei rapporti intrafamigliari e di coppia (violenza sessuale 609 bis-609 duodecies c.p. 610 violenza privata 612. c.p. minaccia, atti persecutori  612 bis c.p. 570 c.p.  violazione obblighi di assistenza famigliare 570 bis …in caso di separazione o scioglimento di matrimonio 571 c.p. abuso dei mezzi di correzione 572 c.p. maltrattamenti ecc )

DIRITTO MINORILE E TUTELA MINORI

( Adozione, affido intra ed etero famigliare )

Il Diritto dei Minori comprende un insieme di norme e disposizioni legislative atte a salvaguardare i diritti fondamentali ed imprescindibili di soggetti che, non avendo compiuto ancora il diciottesimo anno di età, si trovano o possono trovarsi in situazioni di svantaggio e di difficoltà rispetto a tutti gli altri componenti di una società e necessitano di essere tutelati.

Il Diritto penale minorile riguarda invece le leggi ed i regolamenti che intervengono quando il minore commette dei reati e, prendendo in considerazione l’età, stabilisce in qual momento l’individuo raggiunga la capacità di intendere e di volere, che è fondamento dell’imputabilità.
Lo studio legale Carosi ha seguito negli anni innumerevoli questioni riguardanti criticità relative a minori nei loro rapporti con i genitori e le strutture psicosociali essendo testimone attivo di quanto diverse possano essere le problematiche minorili rispetto all’età, non ultimo la piaga dei bambini strappati.

ADOZIONE

Quando una coppia è idonea ad adottare un bambino? Quali sono i momenti del percorso adottivo? Dalla dichiarazione della coppia di disponibilità al decreto di idoneità e poi all’adozione quanto tempo passa?
il percorso non è sempre facile e lineare, spesso difficile e tortuoso e presenta innumerevoli e varie criticità burocratiche e psicologiche.

Chi può Adottare: Requisiti per l’adozione
I requisiti per l’adozione internazionale sono gli stessi che per l’adozione nazionale, e sono previsti dall’art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001) che disciplina l’adozione e l’affidamento e che riteniamo utile riportare perché il suo contenuto interessa più di ogni altro le coppie.

“L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare.”

Riguardo all’età, secondo la legge:

  • la differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni;
  • la differenza massima tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l’altro. Tale limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.

Ciò vuol dire che se la futura madre ha 47 anni ed il futuro padre 56, la coppia può adottare un bambino non più piccolo di 2 anni. Se la futura madre ha 54 anni ed il futuro padre 63, la coppia può adottare un bambino non più piccolo di 8 anni. Se la futura madre ha 50 anni ed il futuro padre 68, la coppia può adottare un ragazzino di 13.
I limiti di età introdotti dalla legge hanno lo scopo di garantire all’adottato genitori idonei ad allevarlo e seguirlo fino all’età adulta, in una condizione analoga a quella di una genitorialità naturale.
Questo dice la nostra legge; ma poiché l’abbinamento con il bambino adottabile è deciso dall’Autorità straniera, i limiti che il nostro legislatore ha spostato molto in avanti, per permettere anche a coppie non giovani di adottare, hanno poca efficacia nella realtà, perché la maggior parte dei paesi stranieri privilegia le coppie giovani.

Quindi, per adottare bisogna:

  • essere in due;
  • essere coniugati al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità;
  • provare documentalmente o per testimonianza, ove il matrimonio sia stato contratto da meno di tre anni, la continua, stabile, perdurante convivenza antecedentemente alla celebrazione del matrimonio per un periodo almeno pari al complemento a 3 anni;
  • non avere in corso nessun procedimento di separazione, nemmeno di fatto.

Infine, gli aspiranti genitori adottivi devono essere idonei ad educare ed istruire, e in grado di mantenere i minori che intendono adottare. È chiaro che per questi ultimi requisiti non si può procedere, come per i precedenti, con una semplice verifica formale, ma occorre una valutazione più complessa “nel merito”, cioè nei contenuti e nelle modalità del rapporto di coppia, che viene espletata dai Tribunali per i minorenni e realizzata tramite i servizi socio-assistenziali degli Enti locali, anche in collaborazione con i servizi delle aziende sanitarie locali; e ciò perché l’interdisciplinarità è necessaria per un’osservazione corretta della relazione di coppia e della sua reale disponibilità ad accogliere un figlio, delle sue risorse a fronteggiare le eventuali difficoltà di inserimento.

Lo studio legale Carosi fornisce sostegno professionale consulenza pareri e consigli pratici anche in tal senso avvalendosi di validi professionisti anche in ambito medico e Psicologico .

SEPARAZIONE e DIVORZIO “BREVE”

La legge 6 maggio 2015, n. 55, ha rivisto i termini per ottenere il divorzio ed introdotto altre modalità per ottenerlo ..
La finalità della riforma è accelerare i tempi in modo che i due coniugi si possano separare e, poi, divorziare in tempi meno lunghi, anche in ragione delle diverse modalità con le quali oggi si può sciogliere il vincolo del matrimonio. La legge italiana non parla mai di divorzio, parla di scioglimento del matrimonio oppure, se si tratta di matrimonio concordatario, il matrimonio contratto in chiesa secondo il rito cattolico, parla di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Esiste dal 2015 la procedura della separazione o del divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile, che è molto più veloce ed economica.
A differenza della negoziazione assistita, i coniugi non sono obbligati a farsi assistere da un avvocato. Questo tipo di separazione può essere concluso esclusivamente da coniugi senza figli minorenni o maggiorenni incapaci o portatori di handicap oppure economicamente non autosufficienti e non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

La norma precisa che i coniugi che abbiano effettuato la dichiarazione di volere divorziare siano riconvocati dall’ufficiale dello stato civile per confermare l’accordo dopo trenta giorni. L’accordo concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, così come avviene per la negoziazione assistita, produce gli effetti di un provvedimento giudiziale sin dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione o divorzio. Il divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile si può ottenere esclusivamente a determinate condizioni. Lo studio legale Carosi fornisce consulenza ed assistenza anche in tal senso quando la conflittualità è alta e difficile raggiungere un accordo pacifico e produttivo..

LA MEDIAZIONE CIVILE

Il 21 marzo 2011 è entrata in vigore la riforma che introduce anche in Italia il sistema della Mediazione Civile, che si affianca alla riforma del Processo Civile e al Programma di Digitalizzazione della Giustizia con cui s’intende intervenire nella fase di lavorazione delle cause;
Ll’obiettivo principale della riforma doveva essere quello di ridurre il flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce per risolvere le controversie con tempi molto brevi e costi molto contenuti e certi. La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

In pratica, la mediazione civile è tutto questo: due o più parti, assistite dai rispettivi avvocati (l’assistenza di un legale è obbligatoria quando la mediazione è condizione di procedibilità in giudizio e consigliata negli altri casi), si incontrano presso un Organismo di Mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia per cercare un accordo attraverso il fondamentale intervento del Mediatore Professionista, che si è accuratamente formato e preparato per aiutare le parti a incontrarsi e a trovare una soluzione conveniente per entrambe. La mediazione costituisce la migliore e unica alternativa alle lunghe e costosissime cause in Tribunale, dove spesso, dopo anni di udienze, tutti si sentono sconfitti e nessuno vincitore.

LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Oggi la mediazione è condizione di procedibilità (ovvero deve essere obbligatoriamente tentata prima di poter andare in giudizio) nei casi di una controversia in materia di:

  • diritti reali (proprietà, usufrutto, usucapione, compravendite immobiliari ecc.);
  • divisione e successioni ereditarie;
  • patti di famiglia;
  • locazione e comodato;
  • affitto di aziende (sentenza del Tribunale di Treviso affitto di aziende);
  • risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria;
  • diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari;
  • condominio (leggi come evitare le liti condominiali).

Esperire un tentativo di conciliazione è inoltre obbligatorio quando la mediazione è demandata da un giudice oppure quando è prevista da clausole contrattuali o statutarie (clausole compromissorie).

Negli altri casi viene definita FACOLTATIVA.

DIRITTO DI FAMIGLIA

Il diritto di Famiglia è l’insieme delle norme che hanno per oggetto status ed i rapporti giuridici che si riferiscono alle persone che costituiscono, per legge, una famiglia. La peculiarità è che non si prende in considerazione solamente l’interesse del singolo individuo, ma dell’intero gruppo di famiglia. Il diritto di famiglia ha al suo interno numerose norme di ordine pubblico, non derogabili, che limitano il principio dell’autonomia dei soggetti.

Le materie riguardano non solo la separazione o il divorzio e quindi la crisi della famiglia ma anche rapporti patrimoniali, la filiazione naturale o legittima, la procreazione medicalmente assistita, l’affidamento, l’adozione nazionale ed internazionale o di persona maggiore di età, gli alimenti, le unioni civili e le convivenze, le tutele le amministrazioni di sostegno ecc…

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