Legge Cartabia ( penale )

in data 30 dicembre 2022 è entrato in vigore il Decreto – Legislativo del 10 ottobre 2022, n. 150, che modifica profondamente la normativa relativa al procedimento penale.
La riforma del sistema processuale penale è finalizzata a ridurre i tempi di trattazione dei procedimenti penali per rispettare gli impegni assunti dall’Italia in relazione al PNRR, ossia la riduzione entro il 2026 del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio.

In particolare, le principali novità normative sono le seguenti:

  1. ampliamento del regime di procedibilità a querela di parte: alcuni reati contro la persona (come, ad esempio, il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, nell’ipotesi non aggravata, o il reato di lesioni personali, anche lievi), alcuni delitti contro il patrimonio (come, ad esempio, la truffa aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità), nonchè altri reati per i quali era prevista la procedibilità d’ufficio, divengono ora punibili solo nel caso in cui sia presentata querela dalla persona offesa;
  2. la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato: è stato ampliato il catalogo dei reati per i quali è prevista la possibilità di accedere alla messa alla prova ed è stata estesa al PM, all’esito delle indagini preliminari, la possibilità di formulare una proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato ;
  3. indagini preliminari: i termini durata massima delle indagini sono fissati in un anno per i reati, in sei mesi per le contravvenzioni e in un anno e sei mesi per i reati più gravi. Tali termini possono essere prorogati una sola volta per sei mesi. In caso di inosservanza dei termini, la documentazione relativa alle indagini è depositata nella segreteria del P.M. e le parti hanno facoltà di esaminarla e di estrarne copia;
  4. la ragionevole previsione della condanna: sia il Pubblico Ministero, sia il Giudice per l’Udienza Preliminare devono informare il loro agire alla regola della ragionevole previsione della condanna. In particolare, il Pubblico Ministero chiederà l’archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna; il Giudice per l’udienza preliminare pronuncerà sentenza di non luogo a procedere quando gli acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna;
  5. il processo penale telematico: sono state introdotte disposizioni che prevedono l’obbligatorietà e l’esclusività del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie, nonché le notifiche presso il domicilio digitale dell’imputato;
  6. il patteggiamento: è stata prevista la possibilità di estendere l’applicazione della pena su richiesta della parti anche alle pene accessorie, alla loro durata e alla confisca facoltativa;
  7. il giudizio di appello: è stata prevista l’inappellabilità di alcune sentenze (come, ad esempio, nel caso delle sentenze in cui è stata applicata la sola pena dell’ammenda o le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa);
  8. le misure sostitutive della pena: le misure sostitutive della pena possono essere applicate in caso di condanne fino a quattro anni (in precedenza il limite massimo di pena detentiva sostituibile era di due anni);
  9. pagamento delle pene pecuniarie: il Pubblico Ministero intimerà al condannato di pagare entro 90 giorni dalla notifica dell’ordine di esecuzione della pena; in caso di mancato pagamento, la pena si converte in una misura limitativa della libertà, come ad esempio la semilibertà;
  10. la giustizia riparativa: il Legislatore ha introdotto l’istituto della giustizia riparativa che si sostanzia in un programma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un mediatore;
  11. diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini: L’imputato destinatario di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e la persona sottoposta alle indagini destinataria di un provvedimento di archiviazione possono richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

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